Docente utilizza studenti per ripulire la palestra senza autorizzazione, sospensione di 3 giorni. Sentenza



La Corte d’Appello di Roma (Sezione V Lavoro, Sentenza n. 411 del 19 febbraio 2020) ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (in prima battuta annullata dal Tribunale), irrogata a una docente che aveva sottratto una classe di scuola secondaria alla lezione di tecnologia per ripulire la palestra, senza concordare l’attività coi colleghi. Aveva anche diffuso notizie relative a un alunno disabile.
La contestazione
 A una docente di sostegno della scuola secondaria veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3, in quanto “Sottraendo gli alunni alla lezione di tecnologia, impegnandoli nelle pulizie e non vigilando gli alunni, abbandonati a se stesi nel corridoio, lei ha compiuto atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla sua funzione, compiendo gravi negligenze in servizio; Ha diffuso notizie riguardanti un bambino H, a soggetti che non hanno nulla a che vedere col bambino stesso, riferendo con dovizia di particolari quanto accaduto il giorno prima ai genitori rappresentanti di classe della III B; Con le notizie parziali di cui disponeva ha allarmato i genitori del bambino buttando discredito sulla scuola e sull’insegnante che si occupa di lui, creando grave pregiudizio tutti gli alunni che si vedranno cambiare i docenti; Invitando più persone a non rivolgersi al Dirigente Scolastico ha formulato dichiarazioni che vanno a detrimento dell’immagine dell’Amministrazione e del decoro della scuola”.
L’annullamento del Tribunale
 In prima battuta il Tribunale accoglieva il ricorso dalla docente, annullando la sanzione disciplinare e condannando l’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione della sanzione.
Il giudice d’appello ripristina la sanzione
 Il Miur ha proposto appello e la Corte, riformando la pronuncia del Tribunale, ne ha condiviso la tesi. Risultava infatti documentato, negli atti, che l’impiego degli alunni della terza a scopo educativo per la pulizia della palestra durante l’ora di tecnologia era avvenuto senza alcun accordo con gli altri docenti. Invero, come rilevato dal MIUR, tale attività non risultava segnata nel registro scolastico ove vengono annotati tutti gli interventi didattici. Inoltre, nessuna contestazione era mai stata sollevata dalla docente sull’informativa sottoscritta dalla collega di tecnologia: da tale documento risultava che l’insegnate di sostegno che avrebbe dovuto lavorare in compresenza con la docente di tecnologia, dall’inizio del tempo di ricreazione e prima dell’inizio della lezione dell’altra collega, mentre aveva invitato alcuni alunni nel corridoio e da lì a poco tutta la classe l’aveva seguita. Era quindi documentato che la docente di sostegno aveva sottratto gli alunni della terza alla programmata lezione di tecnologia senza alcun accordo con la docente, usando l’ora curricolare per diverse finalità didattiche non concordate con gli altri docenti. Risultava inoltre incontestato che l’attività di pulizia della palestra era stata svolta per l’intera ricreazione nonché per buona parte dell’ora di tecnologia. Infine, risultava documentato che la docente aveva riferito ai genitori rappresentanti della classe terza la vicenda relativa ad un alunno diversamente abile appartenente ad un diverso plesso scolastico, su cui avrebbe invece dovuto tenere il massimo riserbo, a tutela della privacy del minore coinvolto.
La violazione della responsabilità e della correttezza della funzione di docente
Secondo la difesa del Miur, condivisa dal giudice d’appello, il comportamento tenuto dalla docente di sostegno non risultava conforme alle responsabilità e alla correttezza inerenti la funzione, condotta anch’essa sanzionata con la sospensione fino a un mese. Pertanto, dette condotte sono state anche autonomamente considerate sufficienti a giustificare l’adozione della sanzione disciplinare di 3 giorni, tanto gli “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione” quanto la “violazione del segreto d’ufficio” sono comportamenti che il codice disciplinare sanziona con la sospensione fino ad un mese.
LINK https://www.orizzontescuola.it/?p=215106

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