Docente utilizza studenti per ripulire la palestra senza autorizzazione, sospensione di 3 giorni. Sentenza
La Corte d’Appello di Roma
(Sezione V Lavoro, Sentenza n. 411 del 19 febbraio 2020) ha confermato la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (in
prima battuta annullata dal Tribunale), irrogata a una docente che aveva sottratto
una classe di scuola secondaria alla lezione di tecnologia per ripulire la
palestra, senza concordare l’attività coi colleghi. Aveva anche diffuso notizie
relative a un alunno disabile.
La contestazione
A una docente di
sostegno della scuola secondaria veniva irrogata la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3, in quanto “Sottraendo
gli alunni alla lezione di tecnologia, impegnandoli nelle pulizie e non vigilando
gli alunni, abbandonati a se stesi nel corridoio, lei ha compiuto atti non
conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla sua
funzione, compiendo gravi negligenze in servizio; Ha diffuso notizie
riguardanti un bambino H, a soggetti che non hanno nulla a che vedere col
bambino stesso, riferendo con dovizia di particolari quanto accaduto il giorno
prima ai genitori rappresentanti di classe della III B; Con le notizie parziali
di cui disponeva ha allarmato i genitori del bambino buttando discredito sulla
scuola e sull’insegnante che si occupa di lui, creando grave pregiudizio tutti
gli alunni che si vedranno cambiare i docenti; Invitando più persone a non
rivolgersi al Dirigente Scolastico ha formulato dichiarazioni che vanno a detrimento
dell’immagine dell’Amministrazione e del decoro della scuola”.
L’annullamento del Tribunale
In prima battuta il
Tribunale accoglieva il ricorso dalla docente, annullando la sanzione
disciplinare e condannando l’Amministrazione alla restituzione delle somme
trattenute in esecuzione della sanzione.
Il giudice d’appello
ripristina la sanzione
Il Miur ha proposto
appello e la Corte, riformando la pronuncia del Tribunale, ne ha condiviso la
tesi. Risultava infatti documentato, negli atti, che l’impiego degli alunni
della terza a scopo educativo per la pulizia della palestra durante l’ora di
tecnologia era avvenuto senza alcun accordo con gli altri docenti. Invero, come
rilevato dal MIUR, tale attività non risultava segnata nel registro scolastico
ove vengono annotati tutti gli interventi didattici. Inoltre, nessuna
contestazione era mai stata sollevata dalla docente sull’informativa
sottoscritta dalla collega di tecnologia: da tale documento risultava che
l’insegnate di sostegno che avrebbe dovuto lavorare in compresenza con la
docente di tecnologia, dall’inizio del tempo di ricreazione e prima dell’inizio
della lezione dell’altra collega, mentre aveva invitato alcuni alunni nel
corridoio e da lì a poco tutta la classe l’aveva seguita. Era quindi documentato
che la docente di sostegno aveva sottratto gli alunni della terza alla
programmata lezione di tecnologia senza alcun accordo con la docente, usando
l’ora curricolare per diverse finalità didattiche non concordate con gli altri
docenti. Risultava inoltre incontestato che l’attività di pulizia della
palestra era stata svolta per l’intera ricreazione nonché per buona parte
dell’ora di tecnologia. Infine, risultava documentato che la docente aveva
riferito ai genitori rappresentanti della classe terza la vicenda relativa ad
un alunno diversamente abile appartenente ad un diverso plesso scolastico, su
cui avrebbe invece dovuto tenere il massimo riserbo, a tutela della privacy del
minore coinvolto.
La violazione della
responsabilità e della correttezza della funzione di docente
Secondo la difesa del Miur,
condivisa dal giudice d’appello, il comportamento tenuto dalla docente di
sostegno non risultava conforme alle responsabilità e alla correttezza inerenti
la funzione, condotta anch’essa sanzionata con la sospensione fino a un mese.
Pertanto, dette condotte sono state anche autonomamente considerate sufficienti
a giustificare l’adozione della sanzione disciplinare di 3 giorni, tanto gli
“atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti
alla funzione” quanto la “violazione del segreto d’ufficio” sono comportamenti
che il codice disciplinare sanziona con la sospensione fino ad un mese.
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