Coronavirus, cosa prevede il decreto del 10 aprile e quali attività potranno riaprire
Il premier Giuseppe Conte ha annunciato la firma di un nuovo
decreto per l’emergenza Coronavirus nella conferenza stampa di oggi,
venerdì 10 aprile 2020.
La conferenza stampa, prevista nel primo pomeriggio, ha
continuato a slittare a causa di una riunione fiume tra il premier e i
capidelegazione della maggioranza, durata diverse ore. Ecco cosa prevede il
decreto.
La proroga delle misure
Le misure restrittive per i cittadini saranno ulteriormente
prorogate fino al 3 maggio, con inasprimenti dei controlli in
occasione delle festività pasquali, come era stato anticipato già nelle ultime ore. La
scelta della data è ricaduta sul 3 maggio anche per evitare possibili
spostamenti e assembramenti degli italiani durante le giornate del 25 aprile e
del 1 maggio.
Le riaperture
Non solo librerie e cartolerie, a riaprire dopo Pasqua
saranno anche studi professionali, fabbriche e negozi di abbigliamento per
bambini. Ecco i dettagli:
Allegato 1 – Commercio al dettaglio. Ipermercati,
Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non
specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati,
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio
di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al
dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di
articoli per l’illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di
articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al
dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al
dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di
combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di
saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al dettaglio
di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio
di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono,
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, Commercio di carta,
cartone e articoli di cartoleria, Commercio al dettaglio di libri, Commercio al
dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Allegato 2 – Servizi per la persona. Lavanderia
e pulitura di articoli tessili e pelliccia. Attività delle lavanderie
industriali. Altre lavanderie, tintorie. Servizi di pompe funebri e attività
connesse
Allegato 3 – Coltivazioni agricole e produzione
di prodotti animali. Silvicoltura ed utilizzo aree forestali. Pesca e
acquacoltura. Estrazione di carbone. Estrazione di petrolio greggio e di gas
naturale. Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas
naturale. Industrie alimentari. Industria delle bevande. Fabbricazione di altri
articoli tessili tecnici ed industriali. Fabbricazione di tessuti non tessuti e
di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento). Confezioni
di camici, divise e altri indumenti da lavoro. Industria del legno e dei
prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in
paglia e materiali da intreccio. Fabbricazione di imballaggi in legno.
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24). Stampa e
riproduzione di supporti registrati. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio. Fabbricazione di prodotti chimici (ad
esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60).
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici.
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici:
22.29.01 e 22.29.02). Fabbricazione di vetro cavo. Fabbricazione di vetrerie
per laboratori, per uso igienico, per farmacia. Fabbricazione di radiatori e
contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale. Fabbricazione
di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine
utensili. Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo. Fabbricazione di
componenti elettronici e schede elettroniche. Fabbricazione di computer e unità
periferiche. Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature
elettromedicali ed elettroterapeutiche. Fabbricazione di motori, generatori e
trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell’elettricità. Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori
elettrici. Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione
e per l’imballaggio. Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la
silvicoltura. Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle
bevande e del tabacco (incluse parti e accessori). Fabbricazione di macchine per
l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori).
Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori). Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e
dentistiche. Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi
di sicurezza. Fabbricazione di casse funebri. Riparazione e manutenzione
installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici:
33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92.
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. Raccolta,
trattamento e fornitura di acqua. Gestione delle reti fognarie. Attività di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali. Attività
di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti. Ingegneria civile (ad
esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10). Installazione di impianti
elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.
Manutenzione e riparazione di autoveicoli. Commercio di parti e accessori di
autoveicoli. Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e
commercio di relative parti e accessori. Commercio all’ingrosso di materie
prime agricole e animali vivi. Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari,
bevande e prodotti del tabacco. Commercio all’ingrosso di prodotti
farmaceutici. Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di
cartoleria. Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali. Commercio
all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori. Commercio all’ingrosso di
strumenti e attrezzature ad uso scientifico. Commercio all’ingrosso di articoli
antincendio e infortunistici. Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e
lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento. Commercio
all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura.
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte. Trasporto marittimo e per
vie d’acqua. Trasporto aereo. Magazzinaggio e attività di supporto ai
trasporti. Servizi postali e attività di corriere. Alberghi e strutture simili.
Servizi di informazione e comunicazione. Attività finanziarie e assicurative.
Attività legali e contabili. Attività di direzione aziendali e di consulenza
gestionale. Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed
analisi tecniche. Ricerca scientifica e sviluppo. Attività professionali,
scientifiche e tecniche. Servizi veterinari. Attività delle agenzie di lavoro
temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle
attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto. Servizi di
vigilanza privata. Servizi connessi ai sistemi di vigilanza. Attività di pulizia
e disinfestazione. Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle
attività di realizzazione. Attività dei call center limitatamente alla attività
«di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti
tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite
integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o
sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti,
trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui
siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente
decreto. Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi. Agenzie di
distribuzione di libri, giornali e riviste. Altri servizi di sostegno alle imprese
limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria.
Istruzione. Assistenza sanitaria. Servizi di assistenza sociale residenziale.
Assistenza sociale non residenziale. Attività di organizzazioni economiche, di
datori di lavoro e professionali. Riparazione e manutenzione di computer e
periferiche. Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e
cellulari. Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le
comunicazioni. Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa.
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico. Organizzazioni e organismi extraterritoriali.
La nomina della task force per la “ricostruzione”
Una task force composta da economisti, giuristi e scienziati
si occuperà della “ricostruzione” del paese, che dopo l’emergenza sanitaria si
troverà alle prese con le difficoltà economiche e sociali. A guidarlo sarà il
manager Vittoro Colao, ex amministratore delegato del gruppo Vodafone (qui
il suo profilo).
La scelta è ricaduta su Colao proprio per la sua esperienza
da manager internazionale. La task force farà riferimento alla presidenza
del consiglio, ma assumerà una parte delle competenze di alcuni ministeri: una
novità assoluta che ha un precedente simile nel “Comitato interministeriale per
la ricostruzione” che venne istituito proprio nel 1945, alla fine della Seconda
guerra mondiale.
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