Maltrattamenti a scuola: alternative migliori e meno costose dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria


BLOGGER Dino Donofrio

Questo periodo di scuole chiuse è il momento più adatto per affrontare serenamente il fenomeno dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS). Lontano dai riflettori della cronaca giudiziaria dobbiamo provare a risolvere quelle domande che non hanno ancora avuto risposta: perché è un fenomeno esclusivamente italiano?
Perché il Ministero Istruzione non è mai intervenuto nonostante la crescita esponenziale del fenomeno (14 volte in 6 anni)? Perché sindacati e associazioni di categoria non hanno tutelato la categoria professionale? Può davvero, l’intervento dell’autorità giudiziaria (AG), vicariare l’apparato scolastico nella risoluzione della questione? Non è sufficiente, a garantire l’incolumità degli alunni, un dirigente scolastico (DS) capace di trovare una soluzione rapida e tempestiva da opporre ai lunghi mesi d’indagine dell’AG? E via discorrendo.
Prima di affrontare il tema è bene ribadire, limitandoci a elencarle, le molte perplessità che portano con sé i metodi d’indagine utilizzati dall’AG: inquirenti non addetti ai lavori; audiovideo-intercettazioni ad libitum (pesca a strascico); selezione avversa degli episodi; decontestualizzazione e interpretazione drammatizzata degli stessi; visione dei soli videoclip contestati da parte dei giudici (0,1% delle intercettazioni totali); violazione della riservatezza del lavoratore tutelata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ecc…
Ciò detto, possiamo elaborare una matrice “attore/caratteristica dell’azione” e considerare tre potenziali tipi d’intervento in caso di PMS (DS, ispettore ministeriale dell’USR, inquirente d’AG) valutandone contestualmente alcune caratteristiche d’azione (competenze, tempestività d’intervento, obiettivo, metodi d’indagine, costi) per valutare quale sia la strada più conveniente da intraprendere.
La tabella di cui sopra consente di comprendere immediatamente l’opportunità assoluta di un tempestivo intervento del dirigente scolastico con tutti i mezzi a sua disposizione: controllo, vigilanza, affiancamento, sospensione, accertamento medico d’ufficio. Più laborioso e lento sarebbe l’intervento ispettivo dell’USR che non garantisce la tempestività d’azione se la piccola utenza è veramente a rischio. Del tutto inadeguato e con metodi d’indagine impropri (estranei alla scuola) è l’intervento dell’Autorità Giudiziaria che, per interrompere gli eventuali maltrattamenti alla piccola utenza, richiederà numerosi mesi, mentre occorreranno molti anni per venire a capo di un procedimento penale. Vale la pena sottolineare come l’azione dell’AG sia volta all’esclusiva ricerca della prova (anziché alla prevenzione immediata), intempestiva e dai costi esorbitanti in termini di personale, tecnologie affittate, spese processuali e tempo.
Posto che l’indagine è di natura squisitamente professionale perché attuata nei confronti di un professionista, sul posto di lavoro a contatto con l’utenza, dovrebbero intervenire quelle garanzie minime sancite dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che inibiscono il controllo dell’attività lavorativa in remoto con strumenti tecnologici. A ovviare questo limite per l’AG interviene con una “forzatura” l’autorizzazione del GIP su richiesta del PM. La Cassazione ha tuttavia ritenuto acquisibili, e dunque valide ai fini processuali, anche le intercettazioni ottenute senza esplicita autorizzazione del GIP, motivando il suo orientamento col fatto che la scuola è equiparato a luogo pubblico e non dimora privata. Resta però inspiegabile come la Suprema Corte non consideri minimamente l’anzidetto diritto alla riservatezza del lavoratore.
Anche a questo proposito è inconcepibile il silenzio di parti sociali e associazioni di categoria che non intervengono a tutela delle maestre ignare dei rischi che incombono su di loro.
Se dunque, per l’indagine professionale in questione è – come ampiamente dimostrato – preferibile e adeguata un’azione tempestiva del DS piuttosto che un intervento dell’AG, ci si deve chiedere perché ciò non avviene. L’unica spiegazione plausibile consiste nella cortocircuitazione del DS con la denuncia dei genitori direttamente all’AG stessa, o perché il DS non ha dato soddisfazione alle lamentele e richieste d’intervento dei denuncianti. Nel primo caso l’AG dovrebbe ricondurre il problema al DS, magari avvertendolo che intende essere avvisata degli sviluppi mentre, nella seconda circostanza, dovrebbe interpellarlo limitandosi a valutare come mai le contromisure assunte dal capo d’istituto si sono rivelate insufficienti. Un siffatto comportamento dell’AG tenderebbe ad azzerare i procedimenti penali per PMS, esattamente come avviene negli altri Paesi, ottenendo altrettanti interventi tempestivi dei DS a favore della giovane utenza che non verrebbe più esposta ad angherie di eventuali maestre violente.
Figura cruciale è pertanto il DS e non l’AG. Tuttavia, anche negli stessi procedimenti penali, il preside viene raramente chiamato in causa, nonostante sia a tutti gli effetti responsabile dell’incolumità degli alunni. In talune circostanze viene addirittura nominato nelle indagini dalla AG come “ausiliario di polizia”, quasi fosse una parte terza totalmente estranea al caso di PMS anziché il responsabile del suo subordinato.
Sia dunque la scuola a risolvere professionalmente e tempestivamente i suoi problemi senza dover richiedere in futuro l’intervento di terzi non-addetti-ai-lavori che non possono fare certo di meglio nemmeno volendolo.
Vedere le Forze dell’Ordine – come capita oramai di questi tempi – impegnate nello spiare maestre con telecamere nascoste, interrompere riti religiosi, inseguire runner sulla spiaggia, rincorrere sub a pesca, di persona o con droni e altre tecnologie, ci convince sempre più che non conviene mai sparare a una mosca con il cannone.

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